Whistleblowing

Vademecum

Energo s.r.l.u. nell’ambito di un percorso di trasparenza e sostenibilità aziendale ha scelto di adottare un processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (anche anonime) riguardanti la Società inviate da propri dipendenti o da Terzi che a qualsivoglia titolo interagiscano o abbiano interagito con la stessa.

Il processo è conforme alle novità normative introdotte dal D. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle
disposizioni normative nazionali (c.d. “Decreto Whistleblowing”).

Il processo di gestione delle segnalazioni sarà presto parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001 di cui Energo s.r.l. si sta dotando.

Per l’invio e la gestione delle segnalazioni l’obiettivo è quello di implementare quanto prima una piattaforma informatica dedicata, che costituirà in futuro canale preferenziale per l’invio delle segnalazioni. Nel frattempo possono essere utilizzati gli altri canali di segnalazione messi a disposizione dall’Azienda che sono comunque in grado di adempiere all’obbligo di legge.

 

Chi può segnalare

Possono effettuare una segnalazione:

  • i dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso Energo s.r.l.u.;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Energo s.r.l.u.; gli azionisti e le persone di Energo s.r.l.u. con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o
    rappresentanza. Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del
    proprio contesto lavorativo.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Energo s.r.l.u. auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l’identità del Segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente, in modo da rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati ed informare il Segnalante sugli esiti degli accertamenti svolti.

Sono comunque ammesse le segnalazioni in forma anonima.

 

Cosa segnalare

Informazioni sulle violazioni aventi ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili a Persone di Energo s.r.l.u. o a Terzi, che possano integrare:

  • una volta adottato il Modello 231, violazioni dello stesso e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o del Codice Etico e/o delle normative interne aziendali e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d’immagine o reputazionale, ad Energo s.r.l.u.;
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso Segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.
Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Non costituiscono segnalazioni c.d. whistleblowing: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura
commerciale o di servizi al pubblico.

Canali di segnalazione interni

Le segnalazioni possono essere inviate tramite:

  1. posta elettronica all’indirizzo e-mail dedicato segnalazioni@energoitalia.it ;
  2. posta ordinaria agli Organi competenti a gestire la segnalazione;
  3. verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata nel corso di un appuntamento richiesto dal Segnalante al Referente che lo convoca per una apposita audizione.
  4. all’esclusivo fine di garantire l’anonimato tramite posta ordinaria, in tal caso verrà inviata all’Indirizzo ENERGO S.R.L.U. Via Lenze, 98042 Pace del Mela (ME) alla cortese attenzione del referente segnalazioni una busta contenente la segnalazione nella quale sarà indicato il destinatario e non il mittente ed una seconda (eventuale) busta nella
    quale saranno indicati i dati personali del segnalante.

È in fase di implementazione una linea telefonica/sistema di messaggistica vocale dedicato.

Attualmente l’utilizzo della casella di posta elettronica dedicata costituisce lo strumento preferenziale per l’invio e la gestione delle segnalazioni, in quanto idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del Segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

Tramite la mail è possibile:

  • inviare una segnalazione;
  • ricevere riscontro sul seguito dato alla segnalazione.

La mail consente di:

  • mantenere riservato il contenuto della segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa, consentendo l’accesso ai soli soggetti autorizzati;
  • interagire con il Segnalante, garantendone la riservatezza.

Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e divulgazioni pubbliche di violazioni nei casi espressamente previsti dalla norma. La possibilità di effettuare segnalazioni esterne all’ANAC è consentita solo nei casi di seguito riportati:

  • ove non sia attivo il canale di segnalazione interno ovvero se il medesimo non risulti conforme alle prescrizioni di legge;
  • nei casi in cui il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
  • nei casi in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
  • nei casi in cui il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa
    costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.